Sconti falsi: come riconoscerli e dove segnalarli
Un prezzo barrato non è una prova: è un'affermazione del negozio, e la legge italiana stabilisce da quale prezzo deve partire. Ecco cosa prevede l'articolo 17-bis del Codice del consumo, quando partono saldi e Black Friday, quali trucchi imparare a riconoscere e a chi rivolgerti se uno sconto ti sembra falso.
Cosa dice la legge: l'articolo 17-bis del Codice del consumo
Dal 2 aprile 2023 in Italia vale una regola precisa per gli annunci di sconto. L'articolo 17-bis del Codice del consumo, introdotto dal decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26, che recepisce la direttiva europea detta «Omnibus», stabilisce che ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente. E il prezzo precedente non è un numero qualsiasi: è il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni che precedono la riduzione.
In pratica, se un televisore costava meno tre settimane fa, il negozio non può barrare un prezzo più alto e presentarlo come punto di partenza dello sconto. La regola vale per qualunque professionista che annunci una riduzione, in negozio come online. La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 26 settembre 2024 (causa C-330/23), ha precisato che la percentuale di sconto annunciata deve essere calcolata proprio su quel prezzo di riferimento, e non su un prezzo più alto mostrato a fianco.
Chi viola la norma rischia una sanzione amministrativa pecuniaria, che la legge rinvia a quella del decreto legislativo 114/1998 sul commercio: da 516,46 a 3.098,74 euro, graduata secondo la gravità, la durata e i precedenti della violazione.
Le eccezioni previste dalla norma
La regola dei 30 giorni non si applica a tutto. Sono esclusi i prodotti agricoli e alimentari deperibili, cioè quelli che rischiano di deteriorarsi o scadere in fretta. Per i prodotti messi in vendita da meno di 30 giorni, il negozio deve indicare il periodo a cui si riferisce il prezzo precedente; i «prezzi di lancio» seguiti da un aumento non rientrano in questo obbligo.
C'è poi il caso delle riduzioni progressive: se lo sconto aumenta per gradi nella stessa campagna, senza interruzioni, il riferimento resta il prezzo precedente alla prima riduzione. Infine, le vendite sottocosto seguono le loro regole e il prezzo sottocosto non può essere usato come prezzo precedente. La norma vale invece anche per le vendite straordinarie, saldi compresi: il prezzo normale esposto accanto al prezzo di saldo deve rispettare lo stesso criterio.
Saldi, Black Friday e Natale: il calendario degli sconti in Italia
In Italia i saldi non hanno una data nazionale: li fissa ogni Regione. Un accordo della Conferenza delle Regioni del 2011 indica però una regola comune, seguita dalla maggior parte del territorio: i saldi invernali partono il primo giorno feriale prima dell'Epifania (il sabato precedente, se quel giorno cade di lunedì) e quelli estivi il primo sabato di luglio. Nel 2026 i saldi invernali sono partiti il 3 gennaio in gran parte delle Regioni, con eccezioni come la Valle d'Aosta (2 gennaio), le Marche (4 gennaio), la Liguria (5 gennaio) e le Province autonome di Trento e Bolzano (8 gennaio); quelli estivi, in Piemonte, il 4 luglio. Durata e date esatte cambiano da una Regione all'altra: controlla il calendario della tua.
Diverse Regioni vietano inoltre le vendite promozionali nei giorni che precedono i saldi: in Piemonte, per esempio, il divieto copre i 30 giorni prima dell'inizio. Il resto dell'anno è segnato da appuntamenti commerciali senza una disciplina propria: il Black Friday cade venerdì 27 novembre 2026, il Cyber Monday lunedì 30 novembre 2026, e subito dopo comincia la corsa ai regali di Natale. In questi periodi la regola dei 30 giorni vale come sempre.
Le trappole più comuni
Il prezzo consigliato dal produttore è il trucco più diffuso. Un prezzo barrato accompagnato dalla dicitura «prezzo consigliato» o da una sigla poco chiara non è il prezzo a cui il prodotto si vendeva davvero: spesso nessun negozio lo ha mai praticato. Se il cartellino non dice chiaramente che si tratta del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, considera lo sconto come un'indicazione, non come un risparmio.
Il prezzo alzato prima della promozione è più sottile. La legge prende come riferimento il prezzo più basso dei 30 giorni precedenti, ma un rialzo fatto con largo anticipo finisce per diventare il nuovo riferimento. Per accorgertene serve uno storico più lungo del cartellino: guarda come si è mosso il prezzo nelle settimane prima di un grande appuntamento come il Black Friday.
Il conto alla rovescia e la scritta «ultimi pezzi» servono a farti decidere in fretta. Se la stessa offerta «in scadenza» si rinnova il giorno dopo, la fretta era tutta tua. Diffida anche delle referenze «speciali»: un modello con una sigla leggermente diversa, venduto solo durante una promozione, sfugge per definizione a qualsiasi confronto.
Infine, il venditore terzo. Sulle grandi piattaforme online molti prodotti non sono venduti dalla piattaforma stessa, ma da altri negozi che vi pubblicano le loro offerte. Prima di pagare, controlla nella scheda chi vende e chi spedisce: condizioni di reso, tempi di consegna e assistenza dipendono da lui.
Come verificare uno sconto prima di pagare
Parti dal prezzo che paghi, non dalla percentuale. Uno sconto del 40% su un prezzo mai praticato vale meno di un calo reale del 10%. Confronta lo stesso modello, con la stessa sigla completa, in almeno due o tre negozi: se il prezzo «scontato» è quello che tutti praticano da settimane, lo sconto non esiste.
Conserva le prove se qualcosa non ti convince: uno screenshot della pagina con la data, il cartellino fotografato in negozio, lo scontrino. Sono gli elementi che ti serviranno per un reclamo al negozio o per una segnalazione. E ricorda che lo sconto non cambia i tuoi diritti: la garanzia legale di conformità di due anni vale anche sui prodotti acquistati in promozione.
Dove segnalare un falso sconto
L'autorità di riferimento per la pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali scorrette è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Puoi inviarle una segnalazione con il modulo online sul sito agcm.it, alla voce «Segnala on line», allegando screenshot, cartellini e ogni documento utile. L'Autorità valuta se aprire un'istruttoria; non riconosce rimborsi individuali, ma può sanzionare il negozio e fargli correggere la pratica.
Puoi anche rivolgerti a un'associazione dei consumatori riconosciuta: il Ministero delle imprese e del made in Italy ne pubblica l'elenco sul proprio sito. Le associazioni aiutano a scrivere il reclamo al negozio e, quando i casi si ripetono, possono portarli loro stesse all'attenzione dell'AGCM.
Come misura Zéro Bluff
Una volta al giorno rileviamo il prezzo di ogni prodotto nei negozi che vendono in Italia. Quando un negozio annuncia uno sconto, confrontiamo il prezzo barrato con il prezzo più alto praticato davvero sul mercato nei 30 giorni precedenti. È un criterio volutamente prudente, più favorevole ai negozi di quello di legge: se uno sconto non regge nemmeno a questo confronto, il problema è nel prezzo barrato.
Il verdetto è uno sconto vero quando il calo misurato corrisponde a quello annunciato. È uno sconto gonfiato quando il calo esiste ma è inferiore di almeno 10 punti a quello promesso. È un prezzo barrato bluff quando lo sconto annunciato è del 15% o più e il calo misurato resta sotto il 5%. Parliamo invece di calo reale quando il prezzo del giorno è almeno del 5% sotto il più alto dei 30 giorni, e solo se abbiamo almeno 20 giorni di rilevazioni. Alcuni link verso i negozi possono essere remunerati: non cambiano né il prezzo né la classifica.